Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 60
 (Formazione e politiche del lavoro)
2. Il sistema formativo regionale promuove l'incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita economica e di integrazione e promuove la qualità delle risorse umane come fattore strategico dell'innovazione e della competitività dell'economia regionale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Comma 4 sostituito da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020