Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro.
Art. 56 bis
1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietą nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalitą e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 10/2023 . La disposizione trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1/1/2022.