Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro.
Art. 49
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attivitą lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori pił innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020