Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 39
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020