Art. 38
(Servizi del collocamento mirato)
1.
Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilitą, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla
legge 68/1999
, provvedono:
a)
alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilitą all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'
articolo 14 bis della legge 41/1996
ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attivitą;
b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalitą di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);
c) alla diffusione delle opportunitą previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilitą;
d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualitą innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilitą.
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilitą con compiti relativi alla valutazione delle capacitą globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilitą. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilitą.
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.
2Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018. A decorrere da tale data sarą pubblicato il nuovo testo.
5Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020