Art. 34
(Politiche per il prolungamento della vita attiva)
1.
La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promuove azioni sperimentali di sistema che prevedono il concorso delle seguenti misure:
a) incentivi al prolungamento della vita attiva;
b) sostegni mirati al reinserimento al lavoro;
c) formazione professionale specifica e mirata che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati o che favorisca il passaggio generazionale delle competenze tra i lavoratori.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 17/2020