Art. 32
1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell’Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all’articolo 77, comma 3, lettera a).
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020