Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 3
1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.
3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.
Note:
1 In fase di prima applicazione il Programma triennale di cui al comma 3 e' approvato entro il 31 marzo 2006, come stabilito dall'art. 79, comma 4, della presente legge.
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
4 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 5 sostituito da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Comma 6 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7 Comma 7 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
8 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 25, lettera a), L. R. 27/2014
9 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
10 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 17/2020