Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 28
2. Il Sistema informativo regionale lavoro è collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.
5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.
6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 60, lettera c), L. R. 17/2008
2 Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 10, comma 60, lettera d), L. R. 17/2008
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 60, lettera e), L. R. 17/2008
4 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6 Parole soppresse alla lettera b) del comma 4 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
7 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2020