Art. 25
(Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)
1.
La Regione può affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
b)
( ABROGATA )
c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all'articolo 28.
2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.
2 bis. La Regione, nell'ambito di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo realizzate in collaborazione, può altresì sostenere lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro realizzate da soggetti accreditati.
2 ter. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 2 bis.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 181, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 181, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.