Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 23
 (Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), determina con regolamento le modalità e i criteri per l'autorizzazione dei soggetti che intendono svolgere esclusivamente nel territorio regionale le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
2. La Regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.