1.
Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:
a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;
b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;
b bis) le funzioni in materia di pari opportunitą e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilitą di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilitą genitoriali;
c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
d)
le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:
1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentativitą;
2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;
3)
( ABROGATO )
5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;
6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;
8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
9) gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all'
articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertą e dignitą dei lavoratori, della libertą sindacale e dell'attivitą sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilitą, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunitą europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;
11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;
12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;
e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualitą, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;
f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.
1 Parole soppresse alla lettera i) del comma 2 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Lettera p) del comma 2 sostituita da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Numero 9) della lettera d) del comma 1 sostituito da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 31/2017