Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro.
Art. 17
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012
2 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimitą costituzionale dell'art. 12, comma 31, L.R. 14/2012, con il quale si disponeva un'integrazione alla disciplina del comma 4 del presente articolo, relativa alla corresponsione di un'indennitą aggiuntiva al consigliere regionale di paritą.
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 11, L. R. 15/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020