Art. 4
(Clausola valutativa)
1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal programma generale di cui all'articolo 3.
3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del programma generale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020