Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.
Capo IV
 Norme finali, finanziarie e abrogazioni
Art. 19
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), č indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per i posti da individuarsi con il relativo bando, disciplinato dalle seguenti disposizioni:
b) i titoli valutabili di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), sono calcolati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; il titolo di cui alla lettera a), numero 3), č calcolato per le funzioni dirigenziali svolte entro il 5 dicembre 2003;
d) la Commissione giudicatrice č nominata con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996;
e) i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di 100 punti, di cui 80 punti per la valutazione delle prove d'esame e 20 punti per la valutazione dei titoli;
f) la Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso; la graduatoria ha validitą di due anni dalla data di pubblicazione;
g) ogni altra disposizione per l'effettuazione del concorso di cui al presente comma č disciplinata dal bando di concorso emanato a cura del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.
2. Il disposto di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), trova applicazione anche con riferimento a graduatorie gią approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il disposto di cui all'articolo 16 trova applicazione anche con riferimento a graduatorie gią approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 19/2005
Art. 20
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), fanno carico alle seguenti unitą previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 110, comma 6 bis, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico alle seguenti unitą previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, comma 5, della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera e), continuano a far carico all'unitą previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione č modificata in <<Indennitą annua e rimborso spese ai componenti esterni del nucleo di valutazione>>.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20/2002, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), fanno carico alle seguenti unitą previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 14 bis, della legge regionale 34/2002, come inserito dall'articolo 9, comma 1, fanno carico all'unitą previsionale di base 51.2.280.1.686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 128, comma 4, della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, continuano a far carico all'unitą previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 12 ter, della legge regionale 2/2001, come inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), fanno carico all'unitą previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 2/2001, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), fanno carico all'unitą previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.