Legge regionale 04 marzo 2005, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.
CAPO III
 Revisione dell'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT
Art. 26
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. Ai fini di cui all'articolo 25, i Comuni possono affidare, mediante l'istituto di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, all'EZIT e ai Consorzi di sviluppo industriale, secondo il criterio della maggior vicinanza geografica, la progettazione e la realizzazione di opere e di impianti di pubblica utilità.
Art. 27
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2006, n. 75, (B.U.R. 15/3/2006, n. 11) l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 28
 (Semplificazione delle procedure)
2. La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), si applica ai procedimenti relativi alle imprese insediate nelle zone industriali programmate di cui alla presente legge.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 29
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Promozione della cooperazione tra enti gestori)
1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione è di competenza dell'Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall'articolo 10.
4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell'area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.
5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.>>.