<<Art. 6
(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. Ai soli effetti promozionali e di visibilitā dell'evento, č istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.
2. Il Calendario č pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi ed č pubblicizzato mediante strumenti informatici.
3. Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:a) la denominazione;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati.>>.