<<Art. 5
(Modalitā)
1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:a) modalitā organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunitā di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di paritā di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.
2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilitā degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.>>.