Art. 43
1.
Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:
a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;
b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, tra i canali contributivi di cui all'articolo 42, quelli da attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.
2. La Giunta regionale emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attivitą delle Camere di commercio e la paritą e omogeneitą di trattamento tra le imprese beneficiarie.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 5, L. R. 33/2015
4 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 6/2017
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 6/2017
6 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 6/2017
7 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 6/2017