1. Al fine del miglior utilizzo delle risorse a favore dei settori produttivi, l'Amministrazione regionale provvede, previa richiesta motivata dall'indisponibilità di fondi a fronte di istanze accoglibili per cui sia già stata completata l'istruttoria, ad autorizzare gli organi gestori ad effettuare le necessarie anticipazioni prelevando le disponibilità non utilizzate con riferimento ai Fondi di rotazione di cui all'
articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'
articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>). Le anticipazioni così effettuate sono restituite all'originario Fondo entro il terzo esercizio finanziario dalla disposizione.