1. Ai fini di cui all'articolo 25, i Comuni possono affidare, mediante l'istituto di cui all'
articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, all'EZIT e ai Consorzi di sviluppo industriale, secondo il criterio della maggior vicinanza geografica, la progettazione e la realizzazione di opere e di impianti di pubblica utilità.