Legge regionale 25 ottobre 2004 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e ai correlati programmi di attuazione, promuove e incentiva ogni iniziativa di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, che risponda ai criteri previsti dal Piano nazionale e che dia attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale.

2. L'azione regionale è in particolare orientata a:

a) pianificare e programmare interventi nel campo della sicurezza stradale regionale, attraverso la predisposizione del Piano di cui all'articolo 2;

b) organizzare, analizzare e diffondere le informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative concause;

c) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale;

d)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 16/2005

Art. 2

(Piano regionale della sicurezza stradale)

(2)

1. Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;

b) favorire e sviluppare l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada;

c) programmare e realizzare interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale;

d) garantire la messa in sicurezza delle zone urbane di massimo rischio;

e) programmare e realizzare interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.

3. Il Piano in particolare sviluppa le seguenti linee di intervento:

a) misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Regione, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto regionali e delle imprese regionali;

b) costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;

c)

( ABROGATA )

d) rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda la natura e la tempestività del primo e del pronto soccorso;

e)

( ABROGATA )

f) miglioramento della organizzazione del traffico, della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale, l'incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.

(1)

4. Il Piano regionale della sicurezza stradale, predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, in collaborazione con la Direzione centrale salute e protezione sociale, con il Servizio statistica della Regione e con il supporto tecnico dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4 e previo parere della Commissione consiliare competente. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/2005

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 16/2005

Parole aggiunte al comma 4 da art. 56, comma 1, L. R. 16/2008

Art. 3

(Interventi di educazione stradale e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale)

1 La Regione al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale:

a) istituisce la giornata della sicurezza stradale da celebrarsi ogni anno nel giorno individuato dalla Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4;

b) divulga, anche con mezzi elettronici, il Piano di cui all'articolo 2 e la Relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) individua di concerto con le Amministrazioni provinciali interessate i siti da adibire a circuito per la guida sicura;

d) concede finanziamenti alle università e agli istituti scolastici regionali da destinare a borse di studio e assegni di studio a favore di studenti e allievi, che abbiano condotto studi o ricerche nel settore della sicurezza stradale o che si siano particolarmente distinti per senso civico in ordine ai temi inerenti la sicurezza e l'educazione stradale.

d bis) organizza manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'educazione stradale, anche attraverso iniziative volte a fornire informazioni sull'attività svolta e sui programmi approvati, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza.

(1)

2. Le borse e gli assegni di studio di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in occasione della giornata della sicurezza stradale a studenti selezionati annualmente mediante procedura concorsuale indetta ed esperita dalle facoltà universitarie nel cui ambito di attività lo studio sia stato condotto o dagli istituti scolastici i cui allievi si siano distinti in ordine ai temi riguardanti l'educazione stradale.

Note:

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, L. R. 14/2012

Art. 4

(Consulta regionale della sicurezza stradale)

(1)

1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è organo consultivo dell'Amministrazione regionale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Essa dura in carica tre anni e ha sede presso la direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

4. La Consulta è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, che la presiede;

b) il Direttore centrale della direzione competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con funzioni di vicepresidente;

c) il Direttore centrale della direzione competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;

d) il Direttore centrale della direzione competente in materia di istruzione, cultura e sport o suo delegato;

d bis) un responsabile di Friuli Venezia Giulia Strada SpA, o suo delegato;

e) il Responsabile della struttura competente dell'ANAS compartimento del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

f) due Assessori ai trasporti delle Province, designati dall'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia;

g) un Assessore comunale competente in materia, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Friuli Venezia Giulia (ANCI);

h) un rappresentante delle Polizie municipali dei Comuni regionali designato dal Consiglio delle autonomie locali;

i) un rappresentante dell'Automobile Club Italia - Friuli Venezia Giulia (ACI);

j) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;

k) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.

k bis) un rappresentante per la Regione Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - F.I.A.B.

k ter) un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

(2)(3)(4)(5)

5. Le designazioni di cui al comma 4 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

6. Alle sedute della Consulta possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Comando Regione Carabinieri, del Compartimento polizia stradale del Friuli Venezia Giulia e della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

7. Le rappresentanze di cui al comma 6 possono chiedere di essere sentite dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.

8. Il Presidente convoca la Consulta di norma ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

9. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, nominato dal Direttore centrale.

Note:

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 16/2005

Parole sostituite alla lettera h) del comma 4 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006

Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 56, comma 2, L. R. 16/2008

Lettera k bis) del comma 4 aggiunta da art. 56, comma 3, L. R. 16/2008

Lettera k ter) del comma 4 aggiunta da art. 252, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 5

(Osservatorio sulla sicurezza stradale)

1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi indicati nell'articolo 1, istituisce presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con delibera della Giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla sicurezza stradale. Per la funzionalità dell'Osservatorio l'Amministrazione regionale si avvale di personale regionale, nonché di personale proveniente dall'Agenzia regionale della sanità, dalle Università regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso specifiche forme di collaborazione istituzionale tra enti.

2. L'Osservatorio sulla sicurezza stradale in particolare:

a) gestisce il Centro di monitoraggio regionale attraverso il quale cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale; al fine di consentire l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati, i dati elementari personali sensibili e giudiziari relativi ai singoli incidenti rilevati nel caso in cui essi determinino lesioni alle persone coinvolte sono registrati nella banca dati del Centro di monitoraggio regionale in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche;

b) redige la Relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate, da inviare alla Consulta regionale, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente;

c) elabora gli elementi tecnico-statistici necessari per la redazione del Piano regionale della sicurezza stradale;

d) fornisce supporto alla Consulta regionale della sicurezza stradale.

(1)

2 bis. Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione è autorizzato a operare sulla banca dati del Centro di monitoraggio regionale di cui al comma 2, lettera a), in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

(2)

Note:

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 12/2009

Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 29/2017

Art. 6

(Interventi contributivi in materia di sicurezza stradale)

1. Gli interventi finanziari in materia di sicurezza stradale possono assumere la forma dell'iniziativa diretta della Regione ovvero della contribuzione a terzi. La ripartizione delle risorse da destinare agli interventi diretti e a quelli contributivi avviene con apposita deliberazione della Giunta regionale.

2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti o comunque coerenti con il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2. Gli interventi contributivi possono essere assegnati a favore di Province, Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale.

3. I criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con apposito regolamento.

Art. 7

(Collaborazioni tra enti)

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con le università, i provveditorati agli studi o altri enti pubblici al fine di predisporre programmi di intervento, iniziative o ricerche aventi le finalità previste dalla presente legge e in particolare per realizzare le iniziative connesse alla giornata della sicurezza stradale.

2. Delle convenzioni di cui al comma 1 si dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), e il relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n. 0302/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 18/1972, per la promozione della sicurezza stradale), continuano a trovare applicazione, sia per la conclusione dei procedimenti in corso, sia per la definizione delle istanze riferibili ai fondi stanziati sull'esercizio 2004 nel rispetto degli obiettivi determinati per il medesimo esercizio con apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

1 bis. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2, le risorse allocate in bilancio, previste dall'articolo 6, comma 1, possono essere utilizzate per le tipologie di interventi previsti dal Piano nazionale della sicurezza stradale.

(1)

1 ter. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

(2)

1 quater. La ripartizione delle risorse da destinare agli interventi diretti e a quelli contributivi avviene con apposita deliberazione della Giunta regionale.

(3)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006

Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006

Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006

Art. 9

(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 18/1972 le parole <<nonché per corsi di educazione stradale>> sono soppresse.

Art. 10

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 1.087.000 euro, suddivisa in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2990 <<Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - Rubrica n. 350 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 3926 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale>> e lo stanziamento di 1.087.000 euro, suddiviso in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3927 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale - ricorso al mercato finanziario>> e lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo di 1.087.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:

a) 177.000 euro per l'anno 2004 dall'unità previsionale di base 6.4.350.1.202, di cui 100.000 euro con riferimento al capitolo 3908 e 77.000 euro con riferimento al capitolo 3924;

b) 310.000 euro per l'anno 2004 dall'unità previsionale di base 6.4.350.1.203 con riferimento al capitolo 3911;

c) 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, dall'unità previsionale di base 6.4.350.1.398, con riferimento al capitolo 3914.

4. All'onere di 250.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.350.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3868 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.