Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 6
 (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 30 settembre di ogni anno gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonché per la concessione dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 63, L. R. 22/2010
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 133, lettera a), L. R. 11/2011
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 133, lettera b), L. R. 11/2011