Legge regionale 24 maggio 2004 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole <<vanno erogati>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono essere erogati>>.

2. L'articolo 30 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:

<<Art. 30

1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.>>.

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, è inserito il seguente:

<<3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.>>.

Art. 2

(Disposizioni in materia di ricostruzione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 (Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) sono estese agli insediamenti provvisori con finalità socio sanitarie realizzati dagli Enti ospedalieri pubblici su aree di proprietà nell'immediato periodo successivo agli eventi sismici del 1976 nel territorio dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 12/2003, è fissato al 30 giugno 2005.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

<<4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all'Amministrazione pubblica committente di prevedere che l'esecutore dei lavori assicuri anche l'evento considerato causa di forza maggiore.>>.

2. La lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

<<g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>.

3. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.>>.

4. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.>>.

5.

( ABROGATO )

(1)

6. Le norme di cui ai commi 3, lettera b), e 4, fermo restando l'ammontare del contributo concesso, si applicano alle procedure contributive per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'erogazione dell'incentivo.

Note:

Comma 5 abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera h), L. R. 16/2009

Art. 5

(Disposizioni per l'attuazione dell'accordo di programma in materia di informazione,formazione ed educazione ambientale - INFEA)

1. Nell'ambito delle spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale finalizzate all'attuazione all'accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA, stipulato il 25 ottobre 2002 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di cui all'articolo 5, comma 4, del citato accordo, a decorrere dalla data di trasmissione al Ministero del programma esecutivo medesimo.

Art. 6

(Disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionaledi Trieste e della laguna di Marano e Grado)

(1)(4)(5)(9)

1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: <<Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale>>), provvede alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121, anche mediante delegazione amministrativa ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 14/2002 , rispettivamente, all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell' articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002 o al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui al comma 5.1 dell' articolo 62 della legge regionale 3/2015.

(2)(10)(14)

1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. ( Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

(6)

1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.

(7)

1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.

(8)

2. I soggetti delegatari di cui al comma 1 predispongono il piano di caratterizzazione esteso all'intero sito, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), intervenendo anche al di fuori dell'ambito degli agglomerati industriali di competenza e provvedono all'individuazione delle aree il cui inquinamento sia attribuibile ad attività pubbliche.

(11)

3. I soggetti delegatari di cui al comma 1 attuano il piano di caratterizzazione e redigono e attuano il progetto di bonifica, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 471/1999, per le aree pubbliche e per quelle individuate ai sensi del comma 2.

(12)

4. I soggetti delegatari di cui al comma 1 provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per le attività di caratterizzazione e di bonifica in aree diverse da quelle di cui al comma 3, da svolgersi contestualmente a queste ultime.

(3)(13)

5. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di appositi accordi di programma ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti al Commissario delegato dall'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio- ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive proroghe.

7. In sede di assestamento di bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 5, L. R. 19/2004

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 21, L. R. 1/2007

Comma 4 sostituito da art. 5, comma 30, L. R. 1/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 30/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 30/2007

Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010

Comma 1 ter aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010

Comma 1 quater aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 3/2014

10  Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

11  Parole sostituite al comma 2 da art. 131, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

12  Parole sostituite al comma 3 da art. 131, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

13  Parole sostituite al comma 4 da art. 131, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

14  Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 18, L. R. 24/2016

Art. 7

(Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.

(1)(3)(4)(5)

1 bis. Nella spesa ammissibile ai finanziamenti di cui al comma 1, sono compresi le spese tecniche, gli imprevisti e l'imposta sul valore aggiunto.

(7)(8)

2. Qualora le Amministrazioni comunali o i Consorzi di Comuni recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme a carico dell'unità previsionale di base 3.6.1035 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2004- 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 761 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(2)(6)

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola <<Spese>> è sostituita dalla parola <<Interventi>>.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005

Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 9, L. R. 15/2005

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 12, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 19, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 4, comma 30, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 19, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 4, comma 30, L. R. 22/2007

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 25, L. R. 9/2008

Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 3, comma 26, L. R. 9/2008

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera z), L. R. 34/2017

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera z), L. R. 34/2017

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico)

1.

( ABROGATO )

(4)

2.

( ABROGATO )

(5)

3.

( ABROGATO )

(7)

4.

( ABROGATO )

(1)

5.

( ABROGATO )

(8)

6. In relazione al disposto di cui al comma 4, le seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai relativi stanziamenti a fianco di ciascuna indicati per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, sono soppresse:

unità previsionale di base 3.7.1441 - capitolo 1021 dell'entrata - 7.000 euro annui;

unità previsionale di base 3.7.1442 - capitolo 1022 dell'entrata - 20.000 euro annui;

unità previsionale di base 3.7.1443 - capitolo 1024 dell'entrata - 40.000 euro annui;

unità previsionale di base 3.7.1444 - capitolo 1025 dell'entrata - 24.000 euro annui;

unità previsionale di base 53.1.340.1.2441 - capitolo 380 della spesa - 7.000 euro annui;

unità previsionale di base 53.1.340.1.2442 - capitolo 381 della spesa - 20.000 euro annui;

unità previsionale di base 53.1.340.1.2443 - capitolo 382 della spesa - 40.000 euro annui;

unità previsionale di base 53.1.340.1.2444 - capitolo 383 della spesa - 24.000 euro annui.

7.

( ABROGATO )

(9)

8.

( ABROGATO )

(10)

9.

( ABROGATO )

(11)

10.

( ABROGATO )

(12)

11.

( ABROGATO )

(13)

12.

( ABROGATO )

(3)

13.

( ABROGATO )

(6)

14.

( ABROGATO )

(2)

15.

( ABROGATO )

(14)

16.

( ABROGATO )

(15)

Note:

Comma 4 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 16/2008

Comma 14 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009

Comma 12 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009

Comma 1 abrogato da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 9/2012

Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 9/2012

Comma 13 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012

Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015

Comma 5 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015

Comma 7 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015

10  Comma 8 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015

11  Comma 9 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015

12  Comma 10 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015

13  Comma 11 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015

14  Comma 15 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015

15  Comma 16 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 4, comma 15, L. R. 1/2005

Art. 12

(Oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio regionale sui rifiuti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5/1997 a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, previsto dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., pubblicato sul Supplemento ordinario, n. 4 del 12 marzo 2001 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 7 marzo 2001.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente contributi all'edilizia)

1. Al comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 4, comma 90, della legge regionale 1/2004, dopo le parole <<per sostenere gli oneri necessari>> sono aggiunte le seguenti: <<alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni,>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Contributo decennale al Comune di Villa Vicentina per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni, al recupero, alla ristrutturazione, all'ampliamento ed all'adeguamento di edifici pubblici ed infrastrutture>>.

Art. 14

(Modifiche alla disciplina in materia di edilizia sovvenzionata)

1. Il comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

<<30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, è stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alimentano il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e sono destinati, nella forma di agevolazione prevista dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2003, ai fini di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 6/2003.>>.

2. I rientri di cui al comma 1 continuano ad affluire all'unità previsionale di base 5.1.340.2.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. All'articolo 4, comma 56, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole <<e non oltre il 31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2004>>.

Art. 15

(Modifica alla legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica)

(1)

1. All'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola <<anziani>> sono aggiunte le seguenti: <<o disabili>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 10 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio- assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.>>.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Art. 16

(Modifica alla legge regionale 3/2002 in materia di edilizia agevolata)

1. La graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 6, comma 29, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), conserva validità sino al 30 giugno 2005.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 64, L. R. 1/2005

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 30/2002 in materia di energia)

1.

( ABROGATO )

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

4.

( ABROGATO )

(4)

5.

( ABROGATO )

(5)

6.

( ABROGATO )

(6)

7. L'articolo 14 bis della legge regionale 30/2002, come inserito dall'articolo 12, comma 4, della legge regionale 12/2003, è abrogato.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

Comma 5 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

Comma 6 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 22/1987 in materia di portualità)

1. All'articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione>>;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.>>.

Art. 21

(Interventi per lo sviluppo dell'intermodalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in linea con gli indirizzi fissati nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2020) 789 final del 9 dicembre 2020, nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, riferito ai flussi nazionali e internazionali di transito che interagiscono sul proprio territorio e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, con la seguente articolazione:

a) servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria tra i diversi paesi;

a bis) servizi di trasporto intermodale ferroviario shuttle infra-regionale in partenza o in arrivo dai o ai nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i servizi con origine o destinazione da o per le aziende produttive insediate e limitatamente alle direttrici interne al territorio regionale stesso; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria sulle relazioni infraregionali, nonché all'abbattimento degli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni strutturali dell'impianto ferroviario regionale e dei relativi raccordi con le aree operative dei nodi logistici e portuali e delle aziende industriali della regione;

b) nuovi servizi intermodali marittimi per il trasporto combinato delle merci in arrivo e/o partenza dai porti siti nel territorio regionale, in conformità alle linee guida specificate nei nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea del trasporto; gli aiuti sono finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla modalità ferroviaria e/o stradale a quella marittima;

b bis) servizi di trasporto intermodale costiero infra-portuale per il trasporto delle merci tra i porti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai semilavorati in importazione destinati alla lavorazione industriale presso le aziende insediate nel territorio regionale e ai relativi prodotti finiti in esportazione; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella costiera sulle relazioni fra i tre porti regionali, finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci tra le aziende e i porti di sbarco o imbarco dalla modalità stradale a modalità maggiormente sostenibili ai fini della riduzione del forte impatto ambientale prodotto dalla movimentazione terrestre dei semilavorati e prodotti finiti dell'industria del comparto siderurgico e metallurgico.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

3. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3869 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale>> e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3870 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale>> e con lo stanziamento complessivo di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

5. All'onere di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 88 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

6. All'onere di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera e), L. R. 22/2010

Comma 1 interpretato da art. 5, comma 4, L. R. 22/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2022

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 2, L. R. 9/2022

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 9/2022

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 4, L. R. 9/2022

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 13/2002 in materia di infrastrutture e inquinamento atmosferico)

1. I commi 17 e 18 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati.

2. Il comma 10 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2002 è abrogato.

Art. 24

(Disposizioni riguardanti le servitù militari)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), è sostituito dal seguente:

<<1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/1995 le parole <<Direzione regionale della pianificazione territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente Direzione centrale>>.

4. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18/1995 le parole <<Assessore regionale alla pianificazione territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004>>.

5. Al comma 2 dell'articolo 5 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6, le parole <<di cui al comma 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 4 bis e 10>>.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009