Art. 12
(Oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio regionale sui rifiuti)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5/1997 a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, previsto dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato, ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., pubblicato sul Supplemento ordinario, n. 4 del 12 marzo 2001 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 7 marzo 2001.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unitā previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.