Legge regionale 22 aprile 2004 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Interventi in materia di professioni.
Art. 10
(Interventi a favore delle persone)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilità fisica o sensoriale di esercitare l'attività professionale.
(1)
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.
Note:1 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 25/2016