Legge regionale 22 aprile 2004 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.

Art. 10

(Interventi a favore delle persone)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilità fisica o sensoriale di esercitare l'attività professionale.

(1)

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 25/2016