Legge regionale 02 aprile 2004 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 15/04/2004

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 1

(Istituzione e compiti)

1. Al fine di assicurare il più ampio dibattito e di garantire la massima partecipazione a tutti i momenti decisionali inerenti alla riscrittura dello Statuto speciale di autonomia, è istituita una Convenzione regionale, con il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale in ordine ai contenuti del nuovo Statuto.

2. La Convenzione agisce con indipendenza ed autonomia in ordine al compito ad essa affidato, promuovendo un dibattito, il più approfondito ed ampio possibile all'interno della comunità regionale, e sviluppando i propri lavori nelle seguenti fasi:

a) una fase propulsiva, avviata a cura dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 3 attraverso un apposito documento preparatorio, che costituisca base per i lavori, fornito alla Convenzione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

b) una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale;

c) una fase propositiva, in cui viene elaborato un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse, precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di generale consenso, da trasmettere al Consiglio regionale per l'adozione della soluzione legislativa.

Art. 2

(Composizione)

(1)

1. La Convenzione è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale, che la coordina;

b) il Presidente della Regione;

c) i Presidenti dei Gruppi consiliari; il Gruppo misto è rappresentato da due consiglieri designati dal Gruppo stesso;

d) i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali;

e) i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) due rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Università degli Studi di Trieste e Udine;

g) quattro rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia;

h) un rappresentante designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI;

i) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei corregionali all'estero;

j) un rappresentante designato dal Centro servizi interprovinciale del volontariato;

k) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia;

l) tre rappresentanti, uno per ciascuna delle minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona, designati dalle associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza;

m) tre ex consiglieri regionali designati dall'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

n) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

2. La Convenzione nomina un Vicecoordinatore scelto al proprio interno su proposta dei Presidenti dei Gruppi consiliari dell'opposizione.

3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la Convenzione, decorso tale termine, può ugualmente iniziare i propri lavori con i componenti di diritto e quelli già designati.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 8, L. R. 19/2004

Art. 3

(Ufficio di coordinamento)

1. Nell'ambito della Convenzione opera un Ufficio di coordinamento con compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della Convenzione e di raccordo con i parlamentari regionali, composto da:

a) il Presidente del Consiglio Regionale, che lo coordina;

b) il Vicecoordinatore della Convenzione;

c) quattro consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, con votazioni separate di cui due espressi dalla maggioranza e due dall'opposizione scelti tra i componenti della Convenzione.

2. Il Presidente dell'Ufficio di coordinamento riferisce periodicamente al Consiglio regionale in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.

3. L'Ufficio di coordinamento gestisce la tenuta di una sezione del sito internet del Consiglio regionale, appositamente allestita a cura della Segreteria generale, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti sulle riforme, comprensiva di un forum interattivo.

4. L'Ufficio di coordinamento assicura alla Convenzione, per il tramite della Segreteria generale del Consiglio regionale, il necessario supporto tecnico, organizzativo e di consulenza giuridica.

Art. 4

(Raccordo con i parlamentari regionali)

1. La Convenzione, per il tramite dell'Ufficio di coordinamento, si incontra con i parlamentari eletti nella regione Friuli Venezia Giulia, al fine di valutare congiuntamente lo stato di avanzamento e le risultanze dei lavori della Convenzione stessa.

Art. 5

(Funzionamento della Convenzione)

1. La Convenzione è convocata dal Presidente dell'Ufficio di coordinamento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti la Convenzione.

2. Le sedute della Convenzione sono pubbliche come l'insieme dei documenti da essa prodotti.

Art. 6

(Forum)

1. Enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, e comunque ogni organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sul nuovo Statuto regionale possono far pervenire all'Ufficio di coordinamento della Convenzione la loro richiesta di partecipazione.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 sono costituite in un organismo denominato "Forum", il quale viene regolarmente informato dei lavori della Convenzione e che viene ascoltato e consultato secondo modalità definite dall'Ufficio di coordinamento.

Art. 7

(Sede)

1. La Convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il Consiglio regionale.

Art. 8

(Durata dei lavori)

1. La Convenzione ha una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.