Legge regionale 08 marzo 2004 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2004

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 9, comma 63, L. R. 24/2009

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili).

Art. 2

(Trasferimento delle funzioni)

1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali funzioni sono esercitate con le modalità di sportello unico.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1, la legittimazione passiva spetta alle Aziende per i servizi sanitari ove il procedimento abbia a oggetto le provvidenze concesse dalle aziende stesse e all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 4, del decreto legislativo 112/1998, avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministravo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Art. 3

(Forme di collaborazione)

1. Le forme di collaborazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 270/2002 si intendono previste in favore delle Aziende per i servizi sanitari.

Art. 4

(Trasferimento del personale)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, il personale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 270/2002 è trasferito alle Aziende per i servizi sanitari con la medesima decorrenza dell'assegnazione alla Regione. Il personale suddetto è inquadrato nel Servizio sanitario regionale nelle categorie corrispondenti alle aree e ai livelli formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui all'allegata tabella A. Il personale medesimo conserva il trattamento fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione) ovvero, se più favorevole, quello proprio del personale del Servizio sanitario regionale; al personale è altresì riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. In prima applicazione della presente legge la ripartizione del personale tra le Aziende per i servizi sanitari e le relative sedi di destinazione sono quelle indicate nell'allegata tabella B.

Art. 5

(Trasferimento di risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie correlate al costo del personale trasferito, nonché quelle correlate alle spese di funzionamento, attribuite dallo Stato alla Regione, saranno assegnate alle Aziende per i servizi sanitari.

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 270/2002, per l'esercizio delle funzioni trasferite di cui alla presente legge, relativamente alle spese per il personale, sono previste, avuto riguardo al disposto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 270/2002 medesimo nella misura di 369.369,69 euro annui per tre anni, sull'unità previsionale di base 2.4.480 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, al Titolo 2 - Categoria 2.4, con la denominazione <<Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di invalidi civili>>, con riferimento al capitolo 736 (2.4.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione <<Acquisizione di somme per le spese relative al personale trasferito dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270>>, e con lo stanziamento di complessivi 1.108.109,07 euro, suddivisi in ragione di 369.369,69 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, relativamente alle spese per il personale trasferito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, sull'unità previsionale di base 7.1.310.1.473 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.1 - Rubrica n. 310 - spese correnti - con la denominazione <<Trasferimenti per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di invalidi civili>>, con riferimento al capitolo 4379 (1.2.157.2.10.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione <<Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese relative al personale trasferito dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270>>, è iscritto lo stanziamento complessivo di 1.108.109,07 euro, suddivisi in ragione di 369.369,69 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

3. Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 270/2002 per l'esercizio delle funzioni trasferite di cui alla presente legge, relativamente alle spese di funzionamento, sono previste, avuto riguardo al disposto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 270/2002 medesimo, nella misura di 48.778,53 euro annui per tre anni, sull'unità previsionale di base 2.4.480 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 737 (2.4.2) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione <<Acquisizione di somme per le spese di funzionamento connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270,>> e con lo stanziamento di complessivi 146.335,59 euro, suddivisi in ragione di 48.778,53 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, relativamente alle spese di funzionamento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, sull'unità previsionale di base 7.1.310.1.473 dello stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 4380 (1.2.157.2.10.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione <<Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese di funzionamento connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270>> è iscritto lo stanziamento di complessivi 146.335,59 euro, suddivisi in ragione di 48.778,53 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

Art. 7

(Trasferimento di archivi di atti, documenti e dati)

1. Gli archivi di atti, documenti e dati connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari con la medesima decorrenza dell'assegnazione alla Regione.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.