Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento saranno determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2004 le quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali per il finanziamento dei bilanci sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 383.519.427 euro.
4. Le compartecipazioni di cui al comma 3 sono incrementate di una assegnazione straordinaria di 18.700.000 euro.
8. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
c) per 3.277.123 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia inferiore o pari a tremila abitanti, sulla base dell'estensione territoriale di ciascun Comune;
d) per 4.765.684 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia superiore a tremila abitanti, sulla base dell'estensione territoriale di ciascun Comune;
e) per 850.000 euro per la compensazione a favore di particolari situazioni nei comuni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;
f) per 4 milioni di euro a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali e per l'acquisto di beni, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti nel 2003; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale;
g) per 1.774.356 euro, in misura proporzionale all'assegnazione concessa ai Comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera j), della legge regionale 1/2003, purché alla data del 31 luglio 2004 l'unione risulti ancora operante; i Comuni a favore dei quali è disposta l'assegnazione non possono beneficiare dell'assegnazione di cui alle lettere c) e d);
9. Ai fini del comma 8, lettera f), in relazione ai servizi, si considerano solo i contratti aventi ad oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi e i beni relativi al trasporto pubblico locale.
10. Al Comune di Cividale del Friuli è assegnato un fondo di 127.800 euro, a titolo di concorso, per l'anno 2004, negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale per il personale in ruolo dell'Istituzione Casa per Anziani non comunicato negli anni 1999 e 2002.
13. La comunicazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni o servizi, indicate nel comma 12, dovrà essere effettuata alla Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali entro il 31 maggio 2004; le assegnazioni previste dal comma 8, lettera f), sono disposte a favore di ciascun Comune, che abbia presentato domanda entro il termine del 30 aprile 2004.
16. L'assegnazione di cui al comma 6, lettera b), è concessa alle Province, ai Comuni, ai Comprensori montani e alla Comunità collinare del Friuli secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
17. Alle Province, ai Comuni, ai Comprensori montani e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 4 milioni di euro a titolo di concorso definitivo negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nell'anno 2004, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
18. Le assegnazioni previste dal comma 7, lettera a), comma 8, lettera a), comma 14, lettera a), e comma 15, lettera a), sono erogate in due rate per i Comuni con popolazione inferiore o pari a quindicimila abitanti, per la Comunità collinare del Friuli e per i Comprensori montani, e in quattro rate per i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le Province; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo, la seconda rata entro un mese dalla data d'approvazione della legge regionale d'assestamento di bilancio per il 2004, la terza e la quarta entro il mese di novembre.
19. Le assegnazioni previste dal comma 7, lettere b), c) e d), comma 8, lettere b), c), d), f), g), h) e i), dal comma 10, dal comma 11, dal comma 14, lettera b) e comma 15, lettera b), sono erogate in unica rata, entro il mese d'agosto 2004.
20. L'erogazione delle assegnazioni sarà comunque disposta compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e di crescita.
21. Le assegnazioni previste dal presente articolo non sono soggette a rendicontazione.
23. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, d'intesa con la Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie e con la Direzione regionale dello sviluppo, programmazione e auditing, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati con decreto del Presidente della Regione.
25. Le quote incrementali dei trasferimenti correnti assegnati per il 2004 sono fatte salve a tutti gli effetti nel caso in cui l'unione venga sciolta o un Comune receda da un'unione non prima del 30 giugno 2004 trasformando sotto forma di convenzione per il semestre successivo almeno tre delle funzioni e/o servizi esercitati congiuntamente.
26. Entro il 31 dicembre 2004 sarà approvata la norma con la quale saranno regolamentate le unioni di Comuni in previsione della fusione.
27. I Comprensori montani, istituiti e disciplinati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), assumono la denominazione di <<Comunità montane>>.
28. La denominazione <<Comprensori montani>> eventualmente contenuta in leggi, regolamenti o altre disposizioni successive alla legge regionale richiamata al comma 27, è sostituita dalla dizione <<Comunità montane>>.
29. Per le finalità previste dal presente articolo, con l'esclusione di quelle previste dai commi 6 e 17, è autorizzata la spesa complessiva di 380.725.719 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1595 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. Gli oneri derivanti dal comma 6 continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, per 15.493.708 euro con riferimento al capitolo 1641 e per 6 milioni di euro con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003 è autorizzata la spesa di 15.493.708 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 4, lettera d), della legge regionale 1/2003 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province un contributo annuo costante, per un periodo non superiore a dieci anni, per la realizzazione di opere pubbliche. I criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono definiti con regolamento.
35. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzato un limite di impegno decennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 2 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1612 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
38. Al fine di conservare la memoria storica della catastrofe che ha interessato il Friuli nel 1976, di attivare la sensibilità della popolazione sulla necessità della prevenzione in una zona ad alto rischio sismico, di valorizzare le notevoli e preziose esperienze maturate in ogni campo durante l'emergenza e la successiva ricostruzione, di raccogliere e sviluppare le conoscenze più aggiornate nel campo sismico, l'Amministrazione regionale affida all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'organizzazione, l'allestimento e la gestione nel Comune di Venzone di un laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione.
39. La cura dell'organizzazione e dell'allestimento del laboratorio-mostra è affidata all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede d'intesa con l'Amministrazione comunale di Venzone e con la responsabilità scientifica dell'Università degli studi di Udine.
40. La gestione del laboratorio-mostra, ad avvenuto allestimento del medesimo, è affidata all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, nel caso l'Associazione predetta dovesse per qualsiasi motivo venire meno o rinunciare alla gestione, al Comune di Venzone.
41. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1604 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Il Comune di Erto e Casso è autorizzato ad accatastare le unità immobiliari private e pubbliche ricostruite ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) e successive modifiche ed integrazioni.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Erto e Casso i finanziamenti necessari per le operazioni di accatastamento di cui al comma 43, e per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati anche in corso d'esecuzione o già eseguiti dal Comune medesimo.
45. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 44, il Comune presenta domanda alla Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
46. Per i finanziamenti di cui al comma 44, la Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali è autorizzata a concedere ed erogare il finanziamento su presentazione del verbale di gara da cui risulta il soggetto vincitore e il prezzo offerto o dell'atto di liquidazione delle spese sostenute per le operazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
47. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.1296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. I Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di intervenire finanziariamente a sostegno delle scuole materne ed elementari non statali. Sono fatti salvi gli interventi già attuati.
49. In applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui, relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere ceduta dagli enti locali anche in forma associata a società di capitale interamente pubblico, il riferimento ai Consorzi di Comuni contenuto nelle leggi regionali che prevedono la concessione di incentivi a tali soggetti e nei relativi provvedimenti di attuazione si intende riferito anche alle società di capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'articolo citato.
50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Comma 36 sostituito da art. 2, comma 27, L. R. 19/2004
2 Comma 36 bis aggiunto da art. 2, comma 27, L. R. 19/2004
3 Comma 36 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4 Comma 36 bis abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5 Comma 37 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6 Comma 24 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006