Art. 8
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 18 e 19, e dagli articoli da 2 a 7, e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1.