Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 06/08/2015

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.
Art. 1
 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)
3. Al procedimento relativo a referendum consultivi in materia di circoscrizioni provinciali si applicano le seguenti disposizioni:
a) il procedimento referendario non può svolgersi contemporaneamente allo svolgimento di altri procedimenti elettorali, relativi a consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, oppure a consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali o comunali, ovvero di altri procedimenti referendari, regionali o nazionali;
b) le operazioni di voto si svolgono di domenica, dalle ore sette alle ore ventidue;
c) al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
d) le operazioni che, ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il referendum, comunque denominati, sono effettuate dall'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte d'appello di Trieste. Gli uffici di sezione, terminate le operazioni di scrutinio, trasmettono i verbali e i relativi allegati direttamente all'ufficio centrale per il referendum. Un estratto del verbale dell'ufficio di sezione, per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio, è trasmesso alla Direzione regionale per le autonomie locali. La trasmissione dei plichi da parte degli uffici di sezione per il referendum è effettuata secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);
e) l'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui alla lettera d) e, comunque, non oltre dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum e al Presidente del Consiglio regionale;
f) le facoltà che le leggi elettorali riconoscono ai promotori, si intendono riferite ai sindaci che hanno presentato il documento d'intenti di cui al comma 2 dell'articolo 18 (Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, considerati come gruppo unico. Le facoltà che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum, ai partiti e gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale;
h) ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modifiche, trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili con la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale), e successive modifiche.
6. Il Comitato di garanzia, previsto dalla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (recante norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali), e successive modifiche, come ridenominato dall'articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è soppresso.
7. Tutte le funzioni e le competenze attribuite dalle leggi regionali al soppresso Comitato di garanzia, salvo quelle indicate dal presente articolo, cessano di essere esercitate.
9. All'articolo 3, comma 17, della legge regionale 1/2003, le parole: <<che si avvale del Comitato di garanzia di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) e successive modificazioni,>> sono soppresse.
12. A seguito della soppressione del Comitato di garanzia, la Direzione regionale per le autonomie locali è autorizzata a procedere al completo scarto degli archivi relativi alle deliberazioni assoggettate al controllo, con l'obbligo della conservazione dei soli registri e dei provvedimenti negativi adottati dai Comitati di controllo.
13. I procedimenti del Comitato di garanzia già iniziati e non conclusi alla data dell'1 luglio 2004, relativi a compiti e funzioni ancora previsti, sono trasferiti agli organi e uffici competenti ai sensi della presente legge. Gli eventuali termini per la conclusione dei procedimenti ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione da parte dell'organo o ufficio competente. I procedimenti non più previsti dalla legge sono archiviati. Gli adempimenti di cui al presente comma, curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali, sono comunicati ai soggetti interessati.
14. La legge regionale 49/1991 e successive modifiche è abrogata.
21. Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 20 si applicano a decorrere dall'1 luglio 2004; sino a tale data restano in carica gli attuali componenti del Comitato di garanzia.
22. Non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla procedura introdotta dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche, ai fini dell'assegnazione del personale collocato in disponibilità.
25. I Comuni beneficiari delle assegnazioni a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora completamente utilizzato le somme ad essi attribuite, possono impiegarle per finalità diverse da quelle previste dal progetto comunale di rassicurazione civica, purché comunque previste dall'articolo 3, comma 25, della legge regionale 4/2001, nonché per il completamento di impianti di videotelesorveglianza ovvero per l'acquisizione di strumenti informatici e telematici per la polizia municipale.
26. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell'attività posta in essere dall'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
27. Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.
28. Gli statuti dei Comuni e delle Province disciplinano quanto previsto dai commi 26 e 27 entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
29. Sino all'approvazione della disciplina statutaria di cui ai commi 26 e 27, presso gli enti continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore.
32. I Comuni indicati al comma 30 definiscono le modalità di esercizio dei controlli interni; le eventuali modifiche degli statuti comunali devono essere approvate dai Consigli comunali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Con decreto del Presidente della Regione vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori per l'eventuale incarico integrativo di cui al comma 33.
37. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione delle norme che disciplinano l'espressione di pareri delle Commissioni consiliari nell'ambito di procedimenti amministrativi riguardanti Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Comuni.
38. Nelle more della ricognizione, ove disposizioni di legge regionale prevedano l'acquisizione obbligatoria di un parere della Commissione consiliare competente per materia sulle deliberazioni della Giunta regionale concernenti l'assegnazione di incentivi al sistema delle autonomie locali, il parere deve intendersi facoltativo e la sua acquisizione è deliberata dalla Giunta regionale.
39. La Giunta regionale nell'effettuazione della scelta di avvalersi o meno del parere si attiene a principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle prerogative e delle funzioni delle Commissioni consiliari.
44. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1 Abrogato il comma 43, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2 Comma 19 sostituito da art. 17, comma 12, L. R. 17/2004
3 Comma 20 abrogato da art. 17, comma 12, L. R. 17/2004
4 Comma 30 sostituito da art. 2, comma 62, L. R. 1/2005
5 Comma 35 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
6 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 34, lettera c), L. R. 17/2008
7 Parole soppresse al comma 14 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8 Comma 31 abrogato da art. 6, comma 10, L. R. 16/2010
9 Comma 33 abrogato da art. 6, comma 10, L. R. 16/2010
10 Comma 20 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2010
11 Comma 10 bis aggiunto da art. 13, comma 48, L. R. 18/2011
12 Comma 41 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 3/2012
13 Comma 42 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 3/2012
14 Comma 15 sostituito da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
15 Comma 15 bis aggiunto da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
16 Parole sostituite al comma 16 da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
17 Comma 17 abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
18 Comma 18 abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
19 Comma 20 bis abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
20 Parole aggiunte al comma 15 da art. 11, comma 1, L. R. 5/2013
21 Comma 1 abrogato da art. 110, comma 1, lettera j), L. R. 19/2013
22 Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera j), L. R. 19/2013
23 Comma 40 abrogato da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 2/2014
24 Comma 8 abrogato da art. 57, comma 1, L. R. 11/2014
25 Comma 10 abrogato da art. 65, comma 1, lettera e), L. R. 18/2015
26 Comma 10 bis abrogato da art. 65, comma 1, lettera e), L. R. 18/2015
27 Comma 11 abrogato da art. 65, comma 1, lettera e), L. R. 18/2015