Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021
Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 71
1.
Dopo l'
articolo 8 bis della legge regionale 44/1985 è inserito il seguente:
<<Art. 8 ter
(Capacità ricettiva)
1. È fatta salva la capacità ricettiva autorizzata nei vani realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge e non oggetto di interventi di ristrutturazione.>>.