Art. 57
(Classificazione delle case e appartamenti per vacanze)
1. Le <<case ed appartamenti per vacanze,>> come definite all'articolo 83 del
capo VIII della legge regionale 2/2002, mantengono la classificazione in atto nell'anno 2002 fino al 31 dicembre 2005.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 6, L. R. 6/2005 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.