Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011
2 Si vedano anche le integrazioni di cui all'art. 17, commi da 6 bis a 6 quater, della L.R. 18/2011, come introdotte dalle LL.RR. 27/2012 e 10/2013.
3 Articolo 11 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
4 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 8/2019
CAPO I
 Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione
dell_Amministrazione regionale
Art. 1
 (Riferimenti normativi)
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini <<assessore effettivo>> o <<assessore supplente>> essi devono intendersi come <<assessore>>.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 8/2013
CAPO II
 Determinazione delle indennita_ spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al
Presidente della Regione e agli assessori regionali
Art. 3
 (Indennità di carica)
1. Nelle more della revisione dello Statuto regionale di autonomia, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al 60 per cento dell'indennità mensile di presenza fissata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri) e successive modifiche.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 5
 (Rimborso forfetario)
1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche. A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
4 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 3/2014
Art. 7
1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
Note:
1 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 17, comma 14, lettera c), L. R. 18/2011
5 Si vedano anche le integrazioni di cui all'art. 17, commi da 6 bis a 6 quater, della L.R. 18/2011, come introdotte dalle LL.RR. 27/2012 e 10/2013.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 2/2015 , a decorrere dall' 1 marzo 2015, come stabilito all'art. 12 della medesima L.R. 2/2015.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015
Art. 11 bis
1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 15
 (Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori)
1. Agli assessori si applicano, ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale, le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche.
3. Le competenze rispettivamente attribuite dalla legge regionale 41/1983 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 41/1983, si applicano anche agli assessori che, eletti consiglieri regionali, si siano dimessi da tale carica per assumere quella di assessore. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Presidente della Regione che le inoltra al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.
CAPO III
 Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione
del Consiglio regionale
Art. 17
 (Dotazione e supporti ai gruppi consiliari e ai loro appartenenti nonché ai Presidenti delle Commissioni consiliari)
2. All'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come modificato dall'articolo 9, comma 72, della legge regionale 3/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al termine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: <<Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.>>;
b) al sesto comma, dopo le parole <<attività istituzionale>> sono aggiunte le parole <<o al rapporto fra eletto ed elettori>>.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1980, la parola <<quindici>> è sostituita dalla parola <<quattro>> in tutte le ricorrenze.
Note:
1 Abrogate le lettere c) e d) del comma 4 per effetto dell'abrogazione del comma 3 e della soppressione del primo periodo del comma 4 bis dell'art. 9, L.R. 8/2000, operate, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
2 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
3 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 16/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 2 bis della L.R. 8/2000.
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.
CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
1. All'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<<1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.>>;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:<<5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.>>.

Art. 21
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, relativamente all'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1 - relativamente all'indennità di carica del Presidente della Regione - e comma 2, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 13, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 2.689.600 euro, suddivisa in ragione di 537.920 euro per l'anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 101 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione <<Indennità di carica al Presidente della Regione ed agli assessori regionali>> e con lo stanziamento complessivo di 2.689.600 euro, suddiviso in ragione di 537.920 euro per l'anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è previsto lo stanziamento di complessivi 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 3.7.2003 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al Titolo III - Categoria 3.7 - rubrica n. 1 - con la denominazione <<Entrate diverse connesse all'esercizio del mandato degli assessori regionali>> con riferimento al capitolo 726 (3.7.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione <<Entrate derivanti dalla contribuzione obbligatoria sull'indennità aggiuntiva degli assessori regionali>> e con lo stanziamento complessivo di 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 147.000 euro, suddivisa in ragione di 29.000 euro per l'anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 98 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione <<Rimborso forfetario delle spese di vitto spettante agli assessori regionali>> e con lo stanziamento complessivo di 147.000 euro, suddiviso in ragione di 29.000 euro per l'anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
5. Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 102 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione <<Indennità di fine carica agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte>> e con lo stanziamento complessivo di 30.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.
6. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi da 1 a 4 e comma 5, primo periodo, dall'articolo 10 e dall'articolo 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è istituito <<per memoria>> il capitolo 104 (1.1.110.1.01.01) - alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione <<Assegno vitalizio agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte>>.
7. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, è autorizzata la spesa ripartita di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, con l'onere di 30.000 euro relativo alle quote autorizzate dal 2003 al 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 105 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la copertura assicurativa contro i rischi da infortunio degli assessori regionali sofferti nel periodo di esercizio del mandato>> e con l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
8. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.2003, è istituito <<per memoria>> il capitolo 727 (3.7.2) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione <<Rientri delle quote dei premi per la copertura assicurativa dei rischi da infortunio derivanti da attività privata degli assessori regionali durante l'esercizio del mandato>>.
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.2003, è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - il capitolo 728 (3.7.2) - con la denominazione <<Entrate derivanti dalla contribuzione volontaria degli assessori regionali cessati dalla carica e/o dalla ricongiunzione di periodi afferenti mandati già svolti ai fini del conseguimento dell'assegno vitalizio>>.
10. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 6, della presente legge e all'articolo 11 della legge regionale 38/1995, nell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il capitolo 106 (1.1.141.1.01.01), alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione <<Restituzione di contributi agli assessori regionali che non si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38>>.
11. Per le finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è autorizzata la spesa complessiva di 1.638.250 euro, suddivisa in ragione di 301.250 euro per l'anno 2003 e di 668.500 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 103 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
12. Per gli oneri relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di 363.600 euro suddivisa in ragione di 72.720 euro per l'anno 2003 e di 145.440 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
13. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 110 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la partecipazione degli assessori della Giunta regionale a convegni seminari ed altre iniziative di approfondimento di tematiche di propria competenza in Italia e all'estero nonché per la iscrizione a corsi>> e con lo stanziamento complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 5.000 euro per l'anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
14. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 10, comma 6 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, i capitoli di nuova istituzione di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7 e 10 sono inseriti rispettivamente nell'elenco delle spese obbligatorie e nell'elenco delle spese di funzionamento annessi al documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003.
15. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa prevista dai commi 2, 4, 5, 7, 11, 12 e 13 pari a complessivi 4.943.450 euro, suddivisi in ragione di 965.890 euro per l'anno 2003, di 1.978.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si fa fronte come di seguito indicato:
a) per complessivi 755.000 euro, suddivisi in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003, e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con le entrate di pari importo previste al comma 3;
b) per complessivi 820.000 euro, suddivisi in ragione di 150.000 euro per l'anno 2003 e di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
c) per complessivi 3.368.450 euro, suddivisi in ragione di 664.890 euro per l'anno 2003, di 1.341.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativamente alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni dal 2003 al 2005; le somme autorizzate per gli anni 2006 e 2007 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

16. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 54/1973, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.