﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 30 aprile 2003

      , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni in materia di agevolazioni al settore industriale e ordinamento dell'Ente Zona Industriale di Trieste)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nel settore industriale le agevolazioni concesse dalla Direzione regionale dell'industria vengono riconosciute, su specifica istanza, previa valutazione da parte della Direzione stessa, a favore dell'impresa che ha acquistato dal beneficiario lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata. La documentazione di spesa comprovante la realizzazione dell'iniziativa può comprendere spese sostenute sia dal beneficiario originario che dall'impresa istante.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nell'ipotesi di contributi in conto capitale già erogati, per il cui mantenimento è previsto il rispetto del vincolo di destinazione industriale dei beni contribuiti, l'impresa beneficiaria, che cede lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata a un'impresa che prosegue l'attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell'industria affinché il vincolo di destinazione industriale venga trasferito all'acquirente, che sottoscrive l'istanza stessa per accettazione, previa valutazione sull'ammissibilità della richiesta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nell'ipotesi di finanziamenti agevolati o di contributi in conto interessi, l'impresa che intende acquisire lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa contributiva, al fine di proseguire l'attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell'industria per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo esistente subentrando nel mutuo. Previa valutazione sull'ammissibilità della richiesta, la Direzione regionale dell'industria trasferisce il beneficio in capo all'impresa acquirente con il relativo vincolo di destinazione industriale che insiste sui beni contribuiti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> L'impresa acquirente che non rispetta per il tempo residuale il vincolo di destinazione industriale è tenuta, nell'ipotesi di contributi in conto capitale, alla restituzione del contributo erogato all'originario beneficiario, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi della normativa vigente a decorrere dal momento della sua erogazione; in tutti gli altri casi si applicano le disposizioni che disciplinano i singoli interventi agevolativi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;1. L'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale, come evidenziato dall'allegata planimetria (allegato A).&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> L'articolo 11 della legge regionale 25/2002, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Approvazione degli atti di trasferimento della proprietà)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'efficacia degli atti di trasferimento della proprietà relativi agli immobili esistenti nell'ambito territoriale dell'EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell'Ente stesso di apposita approvazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli atti di trasferimento vengono inviati entro quindici giorni dalla loro stipula all'EZIT che li approva entro sessanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali l'approvazione si intende accordata.&gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> L'allegato A della legge regionale 25/2002 è sostituito dall'allegato A della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.</p></p></body></html>