Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
CAPO IV
 Disposizioni concernenti il settore delle attività economico-produttive
Art. 20
 (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia)
1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 (Norme per l'attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984), le lettere d) ed e) sono abrogate.
3. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 70/1983, le parole <<situate nei territori di cui all'articolo 1, primo comma, della legge stessa>> sono sostituite dalle parole <<situate nel territorio regionale>>.
4. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, come sostituito dall'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 70/1983, le parole <<di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono>> sono sostituite dalle parole <<di cui all'articolo 1,>> e le parole <<- ancorché provenienti dalla dotazione del fondo ->> sono soppresse.
5. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, dopo le parole <<I prestiti e i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti>> sono inserite le parole <<, qualora ne ricorrano i presupposti,>>.
6.
L'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 (Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell'agricoltura), è sostituito dal seguente:

8.
Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 13/2000, è sostituito dal seguente:
<<4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto potrà raggiungere:
a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;
b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;
c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.>>.

12. Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola o dei professionisti delegati dai beneficiari>> sono sostituite dalle parole <<e i soggetti a ciò abilitati>>.
17. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e dall'articolo 6, sesto comma, della legge regionale 70/1983, è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6556 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13 (Provvedimenti per le produzioni vitivinicole), dall'articolo 51, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 n. C(2000) 2902 DEF (recante l'approvazione del Piano di sviluppo rurale) e successive modifiche, dall'articolo 7, comma 90, lettera a), della legge regionale 1/2003, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.4.61.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 48, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzata la spesa di 164.143,93 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. All'onere complessivo di 4.714.143,93 euro per l'anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte rispettivamente dai commi 17, 18, 19, 20 e 21 si fa fronte con l'entrata di cui al comma 23.
23. In relazione all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), ai fini dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative ad essa conferite con l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 143/1997, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è iscritto lo stanziamento di 4.714.143,93 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1540, con riferimento al capitolo 1577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Rimborso dallo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143>>.
29. È sempre consentito l'accesso alle acque pubbliche per la vigilanza e le operazioni di monitoraggio delle acque, nonché per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto o alle attività di acquacoltura.
30. Nell'ambito dei comprensori dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, l'accesso dei pescatori alle sponde dei canali e dei corsi d'acqua consortili avviene utilizzando anche la servitù di banchina costituita ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 (Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica), e dell'articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzioni degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).
Note:
1 Comma 13 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
2 Comma 14 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
3 Comma 24 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
4 Comma 25 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
5 Comma 26 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
6 Comma 27 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
7 Comma 31 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008
8 Comma 7 abrogato da art. 22, comma 1, lettera i), L. R. 6/2010
9 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
11 Comma 10 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
12 Comma 11 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 21
 (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato)
16.
Dopo il comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Avuto riguardo all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.>>.

17. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12/2002, è aggiunta la seguente:
<<c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.>>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3 Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005 . Le somme gia' assegnate alle Province per la concessione di borse di studio possono essere utilizzate secondo le modalita' di cui all'art. 79, comma 11 della L.R. 18/2005.
4 Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5 Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6 Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
7 Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
8 Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
9 Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
10 Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
11 Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
12 Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
13 Comma 13 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
14 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
15 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22
 (Disposizioni in materia di agevolazioni al settore industriale e ordinamento dell'Ente Zona Industriale di Trieste)
2. Nel settore industriale le agevolazioni concesse dalla Direzione regionale dell'industria vengono riconosciute, su specifica istanza, previa valutazione da parte della Direzione stessa, a favore dell'impresa che ha acquistato dal beneficiario lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata. La documentazione di spesa comprovante la realizzazione dell'iniziativa può comprendere spese sostenute sia dal beneficiario originario che dall'impresa istante.
3. Nell'ipotesi di contributi in conto capitale già erogati, per il cui mantenimento è previsto il rispetto del vincolo di destinazione industriale dei beni contribuiti, l'impresa beneficiaria, che cede lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata a un'impresa che prosegue l'attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell'industria affinché il vincolo di destinazione industriale venga trasferito all'acquirente, che sottoscrive l'istanza stessa per accettazione, previa valutazione sull'ammissibilità della richiesta.
4. Nell'ipotesi di finanziamenti agevolati o di contributi in conto interessi, l'impresa che intende acquisire lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa contributiva, al fine di proseguire l'attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell'industria per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo esistente subentrando nel mutuo. Previa valutazione sull'ammissibilità della richiesta, la Direzione regionale dell'industria trasferisce il beneficio in capo all'impresa acquirente con il relativo vincolo di destinazione industriale che insiste sui beni contribuiti.
5. L'impresa acquirente che non rispetta per il tempo residuale il vincolo di destinazione industriale è tenuta, nell'ipotesi di contributi in conto capitale, alla restituzione del contributo erogato all'originario beneficiario, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi della normativa vigente a decorrere dal momento della sua erogazione; in tutti gli altri casi si applicano le disposizioni che disciplinano i singoli interventi agevolativi.
8. L'allegato A della legge regionale 25/2002 è sostituito dall'allegato A della presente legge.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 23
 (Disposizioni in materia di commercio e turismo)
8. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l'abrogato articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2002, anche nelle ipotesi in cui il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, adottato con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche), sia stato successivamente modificato o riadottato anche con modifiche dallo stesso Comune. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già conclusi negativamente per non applicabilità della deroga di cui all'articolo 114 della legge regionale 13/1998.
10. I progetti mirati all'incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003, finanziati ai sensi dell'articolo 7, comma 114, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere completati entro il 31 dicembre 2003. A tal fine i beneficiari devono presentare istanza motivata di proroga alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
15.
L'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 18/2003 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 ter, c. 6, L.R. 8/1999.
2 Comma 6 abrogato da art. 33, comma 6, L. R. 18/2003
3 Comma 17 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 18/2003
4 Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
5 Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
6 Comma 3 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
7 Comma 5 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
8 Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
9 Comma 12 abrogato da art. 30, comma 1, lettera vv), L. R. 10/2012
10 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art.52, c. 3 quater, L.R. 18/1996, con effetto dall'1/1/2016.
11 Comma 13 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
12 Comma 14 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016