Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
CAPO I
 Disposizioni concernenti il settore degli affari istituzionali
Art. 1
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 31, comma 1, lettera h), L. R. 15/2010
2 Comma 5 abrogato da art. 31, comma 1, lettera h), L. R. 15/2010
Art. 2
 (Disposizioni in materia di enti locali)
3. Per i sindaci e i presidenti di Provincia è prevista un'indennità, alla fine di ogni mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile, spettante per ogni anno di mandato. La stessa viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità si intende a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.
4. All'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera k), sono soppresse le parole <<entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali)>>;
b) al comma 8, lettera i), sono soppresse le parole <<entro il rispettivo ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 10 della legge regionale 15/2001>>;
d) d) al comma 46, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
<<g) un esperto designato dalla Conferenza permanente degli Ordini dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia.>>.

5. In relazione al disposto di cui al comma 4, lettera c), nella unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 la denominazione del capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è sostituita con la seguente: <<Contributo straordinario al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all'attività di contrasto della criminalità nel territorio>>.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 42 e 43, della legge regionale 1/2003, come modificati dal comma 4, lettera c), fanno carico alla unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2002, dopo la parola <<bancari>> sono aggiunte le parole <<e/o assicurativi>>.
8. I consiglieri comunali e provinciali, in caso di violazione del diritto di accesso agli atti delle rispettive amministrazioni, riconosciuto loro dalle norme vigenti, possono fare istanza, in forma scritta, al Comitato di garanzia, per ottenere l'adempimento da parte dell'ente locale interessato. Il Comitato di garanzia, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, accertata la violazione del diritto di accesso, diffida l'ente interessato ad adempiere, fissando un termine non inferiore a cinque giorni. In caso di ulteriore inadempimento, il Comitato invia un commissario per il compimento degli adempimenti necessari. Dell'avvenuto intervento del Comitato di garanzia è data notizia a cura del Comitato stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli oneri del procedimento sono posti a carico dell'ente locale interessato.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 18/2004
2 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 34, lettera b), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
3 Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 12 dell'art. 3, L.R. 13/2002.
Art. 3
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comprensorio montano della Carnia un contributo di 200.000 euro per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. che promuove e realizza programmi e iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese.
3. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 2, il Comprensorio presenta la domanda per la concessione del contributo al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.14.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la cui denominazione è modificata in <<Interventi di parte corrente nelle zone montane>>, con riferimento al capitolo 1016 (1.1.154.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Contributo al Comprensorio montano della Carnia per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. per la promozione e la realizzazione di programmi e di iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2003.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1 Parole soppresse al comma 7 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 33/2002.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2004
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2004
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 22, L. R. 15/2005
4 Parole soppresse al comma 10 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
5 Articolo abrogato da art. 13, comma 9, L. R. 11/2011
Art. 5
1. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 166 (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo) della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9431 (2.1.235.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 64 - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla federazione italiana sport invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing, per l'attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista >>.
2. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 167 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo) della legge regionale 2/2002, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 64 - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla federazione italiana sport invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva>>.
3. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 2890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. All'onere complessivo di 1.270.000 euro per l'anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo per l'anno 2003.
5. Sono revocate le autorizzazioni di spesa di 570.000 euro, di 300.000 euro e rispettivamente di 400.000 euro finanziate con contrazione di mutuo, disposte per l'anno 2003 dall'articolo 5, comma 113 - tabella D - della legge regionale 1/2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 2893 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e dall'articolo 7, comma 93 - tabella F - della legge regionale 1/2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 del medesimo stato di previsione con riferimento ai capitoli 9429 e 9433 del documento tecnico allegato ai bilanci citati.
6. Corrispondentemente al disposto di cui al comma 5, è ridotto di 1.270.000 euro per l'anno 2003 lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 66 (Contributi pluriennali a enti locali, comunità parrocchiali, soggetti pubblici e privati per il recupero, la sistemazione e l'adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile nonché per l'acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.6.44.2.1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 6170 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. All'onere di 25.000 euro per l'anno 2003 derivante dal comma 7, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 8, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come da ultimo modificati dall'articolo 5, comma 5, lettere a), b) e c), della legge regionale 13/2002, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 18/2000, e di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 1218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata mediante sostituzione delle parole <<Conferimento al Fondo speciale istituito presso Friulia SpA>> con le parole <<Conferimento al Fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la cooperazione internazionale - Informest>>.
10. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 10, della legge regionale 3/2002, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 del medesimo stato di previsione delle spesa, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 740 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
12. L'Amministrazione regionale rinuncia ai crediti, relativi all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui alla legge 342/2000, articoli da 90 a 95, e successive modifiche, maturati sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 90, comma 4, della legge medesima, qualora l'ammontare dovuto non superi complessivamente l'importo fissato in 250 euro.
13.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), è sostituito dal seguente:
<<3. Il limite di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, non si applica alla Friulia-Lis SpA-Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia-Locazioni Industriali di Sviluppo.>>.

14. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 5 (Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini) della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17/1998, è autorizzata la spesa complessiva di 291.000 euro, suddivisa in ragione di 97.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 742 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
15. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
16. In relazione a quanto disposto al comma 14, ai fini dell'assegnazione per l'anno 2003 dei finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/1996, è consentito ai soggetti beneficiari di integrare la documentazione richiesta per l'accesso ai finanziamenti medesimi entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 (Disposizioni in materia di personale regionale)
3. Alla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 3 (Inquadramento di personale presso l'Amministrazione regionale) della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le equiparazioni relative al personale proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti:
Ministerodell'economia e delle finanzeC 1Consigliere
B 3Segretario
B 2Coadiutore


Note:
1 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 1 alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
2 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al comma 1 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
3 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011
Art. 7
 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e in materia di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. All'articolo 11, commi 1 e 5, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole <<trenta mesi>> sono sostituite dalle parole <<quindici mesi>>.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dal comma 1, non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
3.
L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 
2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).
3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come modificato dal comma 3, trovano applicazione a decorrere dall'1 luglio 2003.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, L.R. 52/1980, a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
2 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.
3 Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.