<<Art. 4
1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:a) una unità di categoria D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) due unità di categoria D o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quindici consiglieri;
c) una unità di categoria C o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
d) una unità di categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
e) una ulteriore unità di categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.
2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).
3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.