Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 18
 (Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento e di attivitą estrattive)
1. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), le parole <<sino al 31 dicembre 2002>> sono sostituite dalle parole <<sino al 31 dicembre 2004>>.
2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunitą europea, delle disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).
5. All'articolo 18, comma 26, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole <<e pernottamento>> sono sostituite dalle parole <<, pernottamento e lavanderia interna>>.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 25/2005
2 Comma 6 abrogato da art. 39, comma 1, lettera o), L. R. 12/2016
3 Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017
4 Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017