Legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 41, comma 5, L. R. 13/2008
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 6, L. R. 4/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 46, comma 1, L. R. 19/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 13/2008
3 Comma 7 sostituito da art. 41, comma 2, L. R. 13/2008
4 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 33, L. R. 12/2009
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 34, L. R. 12/2009
6 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
7 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 3, L. R. 13/2008
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 4, L. R. 13/2008
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 5
 (Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo)
1. Per assicurare al Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE, un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con soggetto idoneo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 3, lettera a), L. R. 2/2012
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 3, lettera b), L. R. 2/2012
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 101, L. R. 14/2012
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 8 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 5, L. R. 13/2008
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 6, L. R. 13/2008
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.