Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Testo unico in materia di sport.
Art. 18 bis
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera e), L. R. 31/2017
6 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 2, lettera a), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 35, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026. I beneficiari dei contributi possono utilizzare fino al 20 per cento del contributo concesso per sostenere spese in deroga all'art. 31, L.R. 7/2000.
9 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 60, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.