Interventi per la promozione dell'attivitą sportiva in ambito scolastico e universitario
Art. 20
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 90, L. R. 2/2006
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 92, L. R. 1/2007
3 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 30, lettera f), L. R. 22/2010
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 8, lettera h), L. R. 18/2011
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2012
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 2, L. R. 14/2012
9 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 2, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
12 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera aaa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 21
(Contributi annui per i Centri universitari sportivi)
1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Universitą degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attivitą sportive dagli stessi svolte.
2.
Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilitą, di:
a) relazione illustrativa delle attivitą programmate per l'anno in cui č presentata la domanda;
b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.
3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalitą e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.