Legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disciplina del settore fieristico.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono:
b) per <<quartieri fieristici>> le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
c) per <<superficie netta>> la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici.
c bis) per <<espositori>> le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.
Note:
1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 4
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.
4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.
5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 2 sostituito da art. 28, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 28, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 5
1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.

2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 7/2011
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 7/2011
4 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 28, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 4/2005