Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 17 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 14/2014

Articolo 18 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2014

Articolo 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2018

Modificata la rubrica del Capo III da art. 12, comma 1, L. R. 15/2018

Capo V bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018

Articolo 24 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018

Articolo 24 ter aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018

Articolo 24 quater aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto dispone l'articolo 12 dello Statuto, disciplina la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi, nonché le modalità di esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi regionali.

CAPO II

Referendum abrogativo

Art. 2

(Iniziativa del referendum)

(2)

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure almeno venticinque Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.

(1)(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2014

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

Art. 3

(Materie soggette a referendum)

1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

Art. 4

(Materie escluse dall'iniziativa referendaria)

1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;

c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;

d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;

e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;

f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;

g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.

(1)

2. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.

Note:

Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 4 bis

(Commissione di garanzia per i procedimenti referendari)

(1)(2)

1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.

2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale.

3. Cinque dei membri sono eletti con voto limitato fra soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) docenti universitari ordinari o associati di materie giuridiche, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto costituzionale e regionale;

c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione.

4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.

5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.

6. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

7. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.

9. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale.

10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2018

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 5

(Proposta di referendum di iniziativa degli elettori)

(1)

1. La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 9.

(2)

2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a 1.000.

(3)

3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 100.

(4)

4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.

5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.

6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <<volete che sia abrogato...>> con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.

7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.

8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci.

(5)

9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018

Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018

Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 7

(Controllo di ammissibilità della proposta)

(1)

1. La Commissione di cui all’articolo 4 bis si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.

(2)

2. La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:

a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;

b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5;

c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale.

(3)

3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.

4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui al comma 2, lettera d), la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; la Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con i promotori designati i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

(4)

5.

( ABROGATO )

(5)

6.

( ABROGATO )

(6)

7.

( ABROGATO )

(7)

8.

( ABROGATO )

(8)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018

Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018

Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018

Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018

Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018

Comma 8 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018

Art. 8

(Modalità per la raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.

(1)

2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.

3. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2014

Art. 9

(Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).

(1)

3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.

5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 14/2014

Art. 10

(Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori)

(1)

1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

(2)

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2 bis. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

(3)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018

Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018

Art. 11

(Controllo della richiesta di referendum)

(1)

1. La Commissione di cui all’articolo 4 bis, assistita dagli uffici del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)

2. Alla riunione della Commissione può partecipare una delegazione dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ai promotori designati.

(3)

3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 risulti irregolare, la Commissione stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

(4)

5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva della Commissione decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

(5)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018

Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018

Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018

Art. 12

(Richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali)

(1)

1. La richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali deve essere approvata da ciascun Consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare i nominativi di almeno cinque consiglieri dei Comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. La richiesta di referendum, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del Consiglio regionale.

3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.

4. Sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta delibera la Commissione di cui all'articolo 4 bis entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 10, all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, all'articolo 10, commi 2 e 2 bis, e all'articolo 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.

5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'articolo 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.

Note:

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 13

(Quorum di approvazione del referendum)

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 14

(Compiti del Presidente della Regione in ordine all'esito del referendum)

1. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 15

(Riproponibilità del medesimo quesito referendario)

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

Art. 16

(Cause di interruzione delle operazioni referendarie)

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Commissione di cui all’articolo 4 bis, adottata previo parere dei promotori designati ai sensi dell’articolo 5, comma 8, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 15/2018

CAPO III

Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali

Art. 17

(Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2.

( ABROGATO )

(2)

3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:

a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;

b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;

c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.

5. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:

a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;

b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;

c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

(3)(11)

6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:

a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;

b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;

c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.

7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.

8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.

(4)

8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.

(5)

8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:

a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;

c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

(6)

8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.

(7)

8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.

(8)

8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

(1)(9)

9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

10. Al referendum partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno.

(10)

Note:

Integrata la disciplina del comma 8 sexies da art. 5 bis, comma 1, L. R. 19/2013

Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2014

Comma 5 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2014

Comma 8 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2014

Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014

Comma 8 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014

Comma 8 quater aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014

Comma 8 quinquies aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014

Comma 8 sexies aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014

10  Parole soppresse al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 14/2014

11  Vedi anche quanto disposto dall'art. 27 bis, comma 1, L. R. 26/2014

Art. 17 bis

(Proposte di aggregazione comunale nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena)

(1)

1. Qualora la proposta di fusione coinvolga Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, definito in base all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio regionale, prima di adottare la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 9, acquisisce il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 14/2014

Art. 18

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 9 da art. 6, comma 1, L. R. 14/2014

Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 18 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2014

Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 19

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto al referendum di cui all’articolo 17 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all’iniziativa, per l’approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.

(1)(2)(3)

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.

3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 20

(Contenuto delle leggi-provvedimento)

(1)

1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:

a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;

b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.

(2)(4)

2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.

(3)(5)

2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.

3.

( ABROGATO )

(7)

4.

( ABROGATO )

(8)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5 bis, comma 2, L. R. 19/2013

Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014

Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014

Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014

Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014

Comma 2 quater aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018

Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 22, comma 2, L. R. 15/2018

CAPO IV

Referendum consultivo facoltativo

Art. 21

(Disciplina del referendum consultivo facoltativo)

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

3 bis. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

(1)

4. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 15/2018

CAPO V

Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo

Art. 22

(Modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare)

(1)

1. La proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale corredata delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia.

2. Spetta alla Commissione di cui all'articolo 4 bis provvedere, con le modalità di cui all'articolo 11, alla verifica e al computo delle firme degli elettori al fine di accertare la regolarità della proposta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente Commissione, la quale è tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.

Note:

Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 23

(Referendum propositivo)

1. Gli elettori titolari dell’iniziativa del referendum abrogativo possono, con le modalità e i limiti previsti nel capo II, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

(1)(3)

2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

(2)(4)

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

(5)

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2014

Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018

Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

Art. 24

(Forma e contenuti)

(1)

1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.

2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.

3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, o indicati ai sensi dell’articolo 22, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

(2)

4. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscrittore ne ha preso visione.

5. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.

Note:

Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2014

Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 1, L. R. 15/2018

CAPO V bis

Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi

Art. 24 bis

(Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi)

(1)

1. I referendum di cui ai capi II e V si svolgono una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, e sono indetti dal Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

2. I referendum si effettuano su tutte le richieste ammesse dalla Commissione di cui all'articolo 4 bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.

4. Se sono state ammesse più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.

Note:

Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 24 ter

(Interruzione, sospensione e differimento delle operazioni referendarie)

(1)

1. Ogni attività o operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre.

2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1.

4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria o a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Regione, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.

5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Regione indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 bis, commi 3 e 4.

6. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 24 bis, che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statutosiano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 24 bis.

Note:

Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018

Art. 24 quater

(Votazione)

(1)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Note:

Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 25

(Norme finali)

1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino all'entrata in vigore della predetta legge regionale continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni dell’articolo 17, nelle parti in cui non disciplinano i referendum consultivi in materia di circoscrizioni territoriali, possono essere modificate con legge ordinaria della Regione.

(1)

3. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 15/2018