Art. 9
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 21 e 22, e dagli articoli da 2 a 8, e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 8 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1.