Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021
Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 45
(Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale 13/2001
, riguardante i trasporti pubblici)
1.
Il
comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13
(Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della
legge 31 gennaio 1994, n. 97
), è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:
<<4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'
articolo 2 della legge 97/1994
.>>.
2.
Il
comma 5, dell'articolo 15, della legge regionale 13/2001
, come modificato dall'
articolo 4, comma 29, della legge regionale 3/2002
, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.