Art. 40
(Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico)
1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 21.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 2, L. R. 26/2014