Art. 5
(Autorizzazioni in deroga)
1. La Regione può autorizzare la preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali.
2. La Regione rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata. In caso di diniego, la Regione provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.
3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali la Regione ha autorizzato la preparazione tassidermica sono affidati al privato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.