Art. 8
(Regolamento di attuazione)
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria, determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione:
a) le modalitą di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 e le modalitą di nomina della relativa Commissione esaminatrice;
b) le modalitą e i criteri per il rilascio da parte della Regione delle autorizzazioni di cui all'articolo 2;
c) le modalitą e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 5;
d) le modalitą di tenuta del registro e dei moduli di cui all'articolo 6;
e)
( ABROGATA )
Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 20, comma 5, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.