Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità
Art. 1
 (Finalità e oggetto della legge)
3. L'utilizzazione del marchio è consentita per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 22/2015
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 5/2011
Art. 13
 (Oneri finanziari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA finanziamenti annui per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.439 <<Contributi per interventi finalizzati alla qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli ed alimentari>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 11 - programma 11.5 - rubrica n. 61 - spese correnti - con lo stanziamento complessivo di 125.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003, riferito al capitolo 6812 (2.1.155.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Finanziamenti annui all'ERSA per le spese derivanti dall'attuazione della normativa in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità>>.
3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di complessivi 125.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.